12 gennaio 2013

Praticante Avvocato abilitato al patrocinio e limiti all'esercizio dell'attività professionale

praticante

Leggi parere CNF per i praticanti Avvocati abilitati su:
LEGGE 16 dicembre 1999, n. 479
ART. 7.
1. I praticanti avvocati, dopo il conseguimento dell'abilitazione al patrocinio, possono esercitare l'attività professionale ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nelle cause :
  • di competenza del giudice di pace;
  • dinanzi al tribunale in composizione monocratica, limitatamente:
a) negli affari civili:
1) alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni;
2) alle cause per le azioni possessorie, salvo il disposto dell'articolo 704 del codice di procedura civile, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'articolo 688, secondo comma, del codice di procedura civile;
3) alle cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e a quelle di affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie;
Art. 704 c.p.c. - Domande di provvedimento possessorio nel corso di giudizio petitorio. Ogni domanda relativa al possesso, per fatti che avvengono durante la pendenza del giudizio petitorio, deve essere proposta davanti al giudice di quest'ultimo.La reintegrazione nel possesso può essere tuttavia domandata al giudice competente a norma dell'articolo 703, il quale dà i provvedimenti temporanei indispensabili; ciascuna delle parti può proseguire il giudizio dinanzi al giudice del petitorio, ai sensi dell'articolo 703.
Art. 688 c.p.c. - Forma dell'istanza - La denuncia di nuova opera o di danno tenuto si propone con ricorso al giudice competente a norma dell'articolo 21. Quando vi e' causa pendente per il merito, la denuncia si propone a norma dell'articolo 669-quater.
b) negli affari penali
alle cause per i reati previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale.

Art. 550 c.p.p. - Casi di citazione diretta a giudizio.1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415-bis. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4. 2. La disposizione del comma 1 si applica anche quando si procede per uno dei seguenti reati: a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 del codice penale; b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale; c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale; d) violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale; e) rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime; f) furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale; g) ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale. 3. Se il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale con citazione diretta per un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e la relativa eccezione è proposta entro il termine indicato dall'articolo 491, comma 1, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

Si consiglia, inoltre, la lettura di questo documento dell'ordine degli avvocati di Torino 

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