2 ottobre 2013

Sinistro stradale competenza territoriale art. 20 cpc

sinistro a cura del 
p.Avv. Tommaso Sollazzo

A seguito di un incidente stradale, nell’eventualità in cui dovessimo essere difensori del danneggiato, è necessario valutare la competenza territoriale per esperire la nostra legittima domanda di risarcimento danni.
Siamo di fronte ad un’obbligazione extracontrattuale (o da fatto illecito) sorgente di un debito di valore nei confronti del creditore/danneggiato.
Nell’analizzare i fori competenti non si può prescindere dall’analisi degli artt. 18, 19 e 20 del c.p.c., prestando attenzione:
  • foro generale delle persone fisiche e giuridiche, all’art. 18 e 19 c.p.c., dove si evince che è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o domicilio, o qualora la parte convenuta sia una persona giuridica, il giudice del luogo dove essa ha la sede legale;

  • Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione, all’art. 20 cpc. , che disciplina “Per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio”.

L’attenzione si sposta, così, sull'art. 20 c.p.c., sia sul “foro contractus” dove è sorta l’obbligazione, per dirla in termini penalistici il "locus commissi delicti", sia sul foro “destinatae solutionis” che corrisponde a quello in cui deve eseguirsi l’obbligazione.
Di conseguenza nel caso di obbligazione sorta a seguito di un incidente:
  • il “foro contractus” sarà il luogo in cui è avvenuto l’incidente;

  • il “forum destinatae solutionis”, dove appunto deve eseguirsi l’obbligazione. Dobbiamo perciò tenere d'occhio anche l’art. 1182, 3° comma c.c., dal momento che “L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza”.

la giurisprudenza ha sostenuto che:
perché sia applicabile la disposizione dell’art. 1182 3°comma è necessario che le obbligazioni abbiano per oggetto somme di denaro fin dall'origine (debito di valuta)
  • (nei quali cioè l'ammontare della prestazione pecuniaria è precisamente determinato fin dall'origine (ovvero è liquido o di facile e pronta liquidazione) ed è specificamente riferito ad un determinata somma di denaro) vd.Cass. civ. Sez. III, 12-01-2007, n. 495
e non una prestazione considerata per il suo concreto valore (debito di valore)
  • (i quali, non hanno quale oggetto una somma di denaro liquida o agevolmente liquidabile, bensì l'equivalente del controvalore in denaro di un determinato bene. Ciò richiede un apprezzamento ed una valutazione discrezionale, talvolta particolarmente complessa, funzionale alla determinazione della conversione in controvalore pecuniario del valore del bene stesso)
, anche se successivamente quantificato in denaro (es.: risarcimento del danno, avente ad oggetto il valore del bene danneggiato).
Di conseguenza, la disciplina di cui all’art. 1182, 3° comma, c.c. si applicherebbe alle sole obbligazioni liquide ed esigibili (Cass. Civ. 7.2.2006 n. 2591) e “non può riferirsi alle obbligazioni derivanti da fatto illecito, le quali tendono a reintegrare il patrimonio del danneggiato nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato e, perciò, hanno per oggetto o la reintegrazione in forma specifica o quella per equivalente, che rappresenta una prestazione mediata e secondaria, ed è un tipico debito di valore e non di valuta”.
Tuttavia, una decisione del Giudice di pace di Novara, che vi ripropongo integralmente

ha ritenuto non fondata l’eccezione di incompetenza formulata dalla convenuta, sostenendo che “in tema di diritti di obbligazione prevede tra i fori alternativamente competenti il foro del luogo ove l’obbligazione deve essere adempiuta. Trattandosi di obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, ai sensi dell’art. 1182 comma 3 c.p.c. l’obbligazione dovrà essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza, vale a dire Novara ove l’attrice risiede. Trattandosi dunque di foro alternativo, il G.d.P. di Novara è competente in quanto foro destinatae solutionis”.
Anche se la motivazione della sentenza non va oltre, non spiegando in base a quali presupposti abbia superato la dicotomia tra debito di valore e valuta, leggendo sull'infinita enciclopedia del web siamo giunti a queste conclusioni:
il G.d.P. di Novara ha aderito a quell'orientamento, che si sta facendo strada negli ultimi tempi, che ritiene l’art. 20 c.p.c. rivolto a tutti i tipi di obbligazione senza ritenere plausibile la previsione di una distinzione tacita tra obbligazioni contrattuali ed obbligazioni extracontrattuali. Convinzione supportata dal decisioni della Cassazione secondo cui l’art. citato:
  • “si applica a tutte le obbligazioni, da qualunque fonte esse provengano, e quindi anche a quelle di origine extracontrattuale; ne consegue che il convenuto in causa di responsabilità aquiliana il quale eccepisca l’incompetenza per territorio, ha l’onere di contestare la competenza del giudice adito con riferimento, tra l’altro, ad entrambe i criteri di collegamento prevista dalla citata norma (quello del forum commissi delicti e quello del forum destinatae solutionis), dovendo, in mancanza, ritenersi la competenza radicata presso il giudice adito per inammissibilità della sollevata eccezione, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità” (crf ex multis Cass. Ord. 8590/2002; Cass. 6626/2005)”.
Ed ancora, sul fatto che:
“in materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l’obbligazione diretta dell’assicuratore (o dell’impresa designata alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di garanzia per le vittime della Strada) verso il danneggiante ha per oggetto l’indennizzo derivante dal contratto assicurativo; essa, pertanto, anche quando è adempiuta nei confronti diretti del danneggiato ha natura pecuniaria (debito di valuta) e non si trasforma in debito di valore quale è quello del danneggiante assicurato, perché l’iniziativa del danneggiato non ha altro effetto che quello di mutare coattivamente il beneficiario della prestazione dell’assicuratore (Cass. 10817/2004).


La possibilità di incardinare in entrambi i casi (debito di valore e di valuta) il contenzioso davanti al giudice dove deve eseguirsi l'obbligazione resta tuttavia non da tutti condivisa e di certo ancora minoritaria in ambito giurisprudenziale.
Quello che ad oggi possiamo sostenere, perciò, se si vuole incardinare il giudizio davanti al giudice del foro destinatae solutionis è necessario che il debito abbia ad oggetto una somma di denaro il cui ammontare sia precisamente determinato fin dall'origine, ovvero liquido, cioè specificamente riferito ad un determinata somma di denaro (debito di valuta). 

Modello eccezione ex art. 38 c.p.c. - incompetenza territoriale del Giudice adito

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